Gas naturale – Esenzione, allocazione prioritaria
Il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, all’articolo 33, comma 1 stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli altri Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, possono richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, che comporta l’applicazione delle rispettive tariffe regolamentate.
L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, comunque non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità, stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell’ARERA.
Lo stesso articolo prevede che nel caso di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, si possa richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia.
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Andrea Maria Felici
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Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2019