Bonifiche: tempi certi e procedure più snelle per il recupero e la riconversione dei suoli contaminati

Le novità introdotte dal D.L. Semplificazioni bis

Con il Decreto Semplificazioni bis (D.L. n. 77 del 2021) sono state introdotte importanti e puntuali modifiche al Codice dell’ambiente, volte ad accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali da destinare, in particolare, alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le novità apportate in materia di bonifica incidono in maniera strategica sulla normativa, per dare un ulteriore impulso ai procedimenti di recupero e riqualificazione dei siti contaminati.

Così è stata modificata la disciplina della bonifica dei suoli agricoli, per superare un vuoto normativo che ha determinato uno stallo nel recupero dei suoli con destinazione urbanistica agricola. Si è intervenuto sui tempi di esecuzione delle bonifiche, prevedendo verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica, e sono state semplificate e razionalizzate le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica.

Fra gli interventi ed opere che possono essere realizzate nei siti oggetto di bonifica sono stati introdotti anche i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’ottica di rendere immediatamente fruibili i suoli per nuovi investimenti è stato esteso alle procedure di bonifica quanto già previsto dal Regolamento sulle terre e rocce da scavo per l’individuazione del fondo naturale.

Al fine di accelerare le procedure di caratterizzazione da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione, sono stati previsti tempi certi per l’individuazione del responsabile della contaminazione sul quale poi agire in via di risalva per il recupero delle spese.

Anche il procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale è stato ulteriormente semplificato, sia per quanto concerne il piano di caratterizzazione, non più soggetto a preventiva approvazione, assoggettato a comunicazione di inizio attività, sia per quanto concerne le attività per la sperimentazione delle tecnologie di bonifica soggetta alla sola valutazione tecnica di SNPA e ISS.

Inoltre, al fine di semplificare l’istruttoria dei progetti di bonifica e agevolare i privati nella presentazione delle istanze, è stata prevista l’adozione di appositi modelli per l’avvio dei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale.

 

 

 

 

 

 

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