Riciclaggio e gestione rifiuti (https://www.mase.gov.it/pagina/sportello-digitale-unico)
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ENGLISH (https://www.mase.gov.it/pagina/recycling-and-waste-management) |
INDICE |
- Definizione di rifiuto (#definizione)
- Classificazione dei rifiuti (#classificazione)
- Obblighi dei produttori/proprietari dei rifiuti (#obblighi_produttori)
- Rifiuti pericolosi (#rifiuti_pericolosi)
- Obblighi dei gestori dei rifiuti (#obblighi_gestori)
- Recupero dei rifiuti-End of waste (#eow)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (#rifiuti_apparecchiature_elettriche)
- Autorizzazioni e notifiche delle attività di produzione e gestione dei rifiuti (#autorizzazioni)
- Spedizioni di rifiuti (#spedizioni)
- Tracciabilità dei rifiuti (#tracciabilità)
- Responsabilità estesa del produttore (#responsabilità_produttore)
- Regime sanzionatorio (#regime_sanzionatorio)
- Informazioni e disposizioni regionali (#informazioni_regionali)
- Riferimenti legali e/o tecnici (#riferimenti_normativi)
- Autorità responsabile dell'informazione (#responsabilità_informazioni)
CONTENUTI |
È considerato "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Classificazione dei rifiuti
I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi.
In base all'origine:
- i rifiuti urbani;
- i rifiuti speciali.
In base alle caratteristiche:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi.
Ulteriori informazioni:
https://www.mase.gov.it/pagina/rifiuti-cosa-fare (https://www.mase.gov.it/pagina/rifiuti-cosa-fare) (disponibile solo in italiano)
In base agli obiettivi dell’Unione Europea di riduzione e recupero dei rifiuti sono stati stabiliti alcuni obblighi di raccolta differenziata.
Ogni rifiuto è identificato da un codice identificativo europeo di sei cifre, Elenco Europeo Rifiuti (EER), contrassegnato da un asterisco nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi. Le modalità di trattamento e di smaltimento cambiano in base alla tipologia di rifiuto.
Obblighi dei produttori/proprietari dei rifiuti
Il produttore/proprietario (“detentore”) dei rifiuti è tenuto a:
- trattare i rifiuti stessi;
- affidare il trattamento dei rifiuti a un impianto o un'azienda specializzata per la raccolta e il trattamento, purché autorizzata.
Tali operazioni devono essere registrate.
È inoltre tenuto a:
- fornire agli operatori autorizzati allo smaltimento dei rifiuti le informazioni necessarie per il loro corretto trattamento, smaltimento e recupero;
- fornire le necessarie informazioni se i rifiuti presentano caratteristiche particolari e possono causare problemi durante il trasporto, la raccolta, il recupero o lo smaltimento;
- segnalare immediatamente alle autorità ambientali competenti ogni scomparsa, smarrimento o sversamento di rifiuti pericolosi o di rifiuti che, per la loro natura o quantità, potrebbero nuocere all'ambiente.
In relazione allo stoccaggio, alla miscelazione e all'etichettatura dei rifiuti nel sito in cui essi sono prodotti, il produttore è tenuto a:
- garantire che i rifiuti siano conservati in adeguate condizioni igieniche e di sicurezza mentre sono in suo possesso;
- non mescolare o diluire i rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali;
- conservare, imballare ed etichettare i rifiuti pericolosi nel sito produttivo prima che vengano raccolti e trasportati, in conformità con le normative applicabili.
I soggetti proprietari/produttori dei rifiuti, nel caso di conferimento dei rifiuti a una azienda per il trasporto e il trattamento, devono accertarsi che la stessa sia in possesso delle abilitazioni necessarie, e pertanto:
- consultare l’Albo nazionale dei gestori ambientali tramite il sito internet: www.albonazionalegestoriambientali.it (http://www.albonazionalegestoriambientali.it) ;
- compilare un MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - in base alle indicazioni presenti sul sito di EcoCamere: www.ecocamere.it (http://www.ecocamere.it) (disponibile solo in italiano).
I produttori di rifiuti pericolosi hanno i seguenti obblighi:
- individuare l’impresa autorizzata al trattamento/smaltimento in base alle sostanze pericolose o in inquinanti presenti;
- i soggetti autorizzati avranno il compito di trattarli in modo da ridurne la pericolosità;
- dotarsi di una garanzia finanziaria che copra tutte le responsabilità che potrebbero derivare dalle loro attività, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti trattati, della pericolosità e del potenziale di rischio.
Obblighi dei gestori dei rifiuti
I gestori dei rifiuti sono tenuti a:
- garantire che i rifiuti siano collocati in un deposito temporaneo nelle condizioni stabilite nella loro autorizzazione;
- stipulare un'assicurazione o fornire una garanzia finanziaria nel caso di impianti e imprese che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e quando richiesto dalla legislazione che regola alcune tipologie di rifiuti o operazioni di gestione;
- non miscelare rifiuti pericolosi con altri rifiuti con caratteristiche di pericolosità diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali. Per miscelazione si intende anche la diluizione di sostanze pericolose.
Gli impianti e le imprese che svolgono attività di trattamento dei rifiuti devono inoltre:
- trattare i rifiuti secondo i termini della loro autorizzazione e confermarla mediante appositi documenti;
- gestire correttamente i rifiuti prodotti a seguito della propria attività;
- consegnare i rifiuti destinati alla lavorazione presso stabilimenti ed imprese autorizzate e tracciare tali consegne mediante documenti.
Gli impianti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale devono inoltre:
- raccogliere i rifiuti e trasportarli secondo quanto stabilito dalle norme sul trasporto, dalle altre normative applicabili e dalle disposizioni contrattuali;
- durante la raccolta e il trasporto, assicurarsi che i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati secondo la normativa internazionale e comunitaria vigente.
Infine, gli operatori e gli intermediari devono attenersi a quanto dichiarato nella comunicazione di attività e alle clausole e condizioni assunte nei contratti.
Recupero dei rifiuti-End of waste
L’End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale per mezzo di procedure di recupero acquisendo lo status di prodotto.
In base alla normativa comunitaria: “Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”
Per alcune specifiche tipologie di rifiuto sono stati definiti i criteri da soddisfare per conseguire lo stato di End of Waste mentre per altre categorie è in corso l’iter di adozione. È necessario consultare la normativa specifica disponibile al link seguente https://www.mase.gov.it/pagina/end-waste (https://www.mase.gov.it/pagina/end-waste) (disponibile solo in italiano).
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, non contenenti sostanze pericolose devono essere smaltiti al fine, per quanto possibile, di riciclare le materie prime e realizzare nuovi prodotti (recupero differenziato).
Vedi anche:
www.ecocamere.it/faqs/registroaee (http://www.ecocamere.it/faqs/registroaee) (disponibile solo in italiano)
Autorizzazioni e notifiche delle attività di produzione e gestione dei rifiuti
Spetta alle regioni e alle province autonome autorizzare le attività di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti. In particolare, dovranno richiedere l'autorizzazione:
- gli impianti in cui devono essere svolte le attività di trattamento dei rifiuti, compreso lo stoccaggio nell'area di raccolta in attesa del trattamento e l'ampliamento, la modifica sostanziale o il trasferimento di detti impianti;
- i soggetti che effettueranno una o più operazioni di trattamento dei rifiuti.
I soggetti autorizzati, prima di iniziare la propria attività devono presentare una comunicazione alla regione o alla provincia autonoma nei seguenti casi:
- installazione, ampliamento, modifica sostanziale o trasferimento di industrie di attività che generano rifiuti pericolosi o che generano più di 1.000 t di rifiuti non pericolosi all'anno;
- esecuzione di attività esenti da autorizzazione.
Alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede la loro sede legale:
- imprese di raccolta dei rifiuti non associate;
- coloro che trasportano rifiuti a titolo professionale e gli intermediari.
Non sono tenuti a presentare la comunicazione gli operatori che hanno ottenuto l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti e che generano rifiuti in conseguenza della loro attività.
Continueranno comunque a essere considerati produttori di rifiuti per tutti gli altri fini regolati dalla legge.
L'ingresso e l'uscita dei rifiuti dal territorio nazionale e il transito attraverso tale territorio sono regolati dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
L’autorizzazione di tali spedizioni spetta a:
- il Ministero dell’Ambiente, per le spedizioni di rifiuti da o verso paesi terzi extra UE;
- le regioni o le province autonome, per la spedizione di rifiuti da o verso i paesi dell'UE.
Nelle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnati da un documento di notifica e di trasporto, il soggetto che organizza la spedizione deve fornire detto documento:
- in caso di spedizioni di rifiuti da o verso paesi terzi extra UE, alle autorità doganali e al Ministero dell’Ambiente;
- in caso di spedizioni di rifiuti da o verso paesi dell'UE, alle regioni o alle province autonome.
A raccogliere i dati relativi a tali spedizioni di rifiuti è il SISPED, Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Consultare:
https://www.mase.gov.it/pagina/sisped (https://www.mase.gov.it/pagina/sisped) (disponibile solo in italiano)
Trasporti tra le regioni
I trasporti di rifiuti tra le regioni devono essere accompagnati da un documento identificativo (formulario di identificazione, FIR) ai fini di monitoraggio e controllo.
Trasporti all’interno di una stessa regione
Le regioni adottano il sistema di monitoraggio e controllo relativo ai trasporti di rifiuti nel loro territorio, tenendo conto in ogni caso che esso deve essere in linea con il sistema comunitario di spedizione di rifiuti stabilito dal Regolamento (CE) n. 1013/ 2006.
Per assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui trasporti di rifiuti, è stato istituito un “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) mette a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.
Sulla tracciabilità dei rifiuti consultare:
www.rentri.gov.it (http://www.rentri.gov.it) (disponibile solo in italiano)
https://www.mase.gov.it/pagina/tracciabilita-dei-rifiuti (https://www.mase.gov.it/pagina/tracciabilita-dei-rifiuti) (disponibile solo in italiano)
Responsabilità estesa del produttore
I produttori di prodotti che, una volta utilizzati, sono destinati a diventare rifiuti, sono sottoposti ad alcuni obblighi di responsabilità estesa del produttore al fine di promuovere la riduzione dei rifiuti e agevolare l’avvio a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero.
I sistemi di responsabilità estesa del produttore individuano responsabilità, compiti e ruolo dei produttori nella organizzazione della raccolta per il recupero e il riciclo dei rifiuti, attraverso la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, nonché tramite la copertura dei costi di gestione dei rifiuti da parte dei sistemi stessi.
È necessario consultare la normativa specifica per ciascuno dei flussi di rifiuti in cui è disciplinata la responsabilità estesa del produttore.
Attualmente i seguenti flussi di rifiuti sono soggetti a una specifica regolamentazione in materia di responsabilità estesa del produttore:
- Imballaggi e rifiuti di imballaggi: articoli 218, 221, 221-bis e 223 del decreto legislativo 152/2006 (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale)
- Pneumatici fuori uso (PFU): articolo 228 del decreto legislativo 152/2006, le cui disposizioni sono state attuate con il Decreto del Ministro 19 novembre 2019, n.182 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00039/sg)
- Oli e grassi vegetali e animali esausti: articolo 233 del decreto legislativo 152/2006 (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale)
- Rifiuti di beni in polietilene: articolo 234 del decreto legislativo 152/2006 (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale)
- Oli minerali usati: articolo 236 del decreto legislativo 152/2006 (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): decreto legislativo 49/2014 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/28/14G00064/sg/)
- Pile e accumulatori e relativi rifiuti: decreto legislativo 188/2008 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/12/03/008G0209/sg)
È vietato l’abbandono dei rifiuti e imprese ed enti trasgressori incorrono nelle seguenti sanzioni penali e pecuniarie:
- in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi, reclusione da tre mesi ad un anno o pagamento di un'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro;
- in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, reclusione da sei mesi a due anni e pagamento di un’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro.
L’attività di gestione di rifiuti non autorizzata condotta da chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è sanzionata come segue:
- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
In caso di mancata tenuta del registro di carico e scarico è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da € 15.500,00 fino a € 93.000,00.
Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto o nei formulari o in altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni previste, la sanzione amministrativa pecuniaria può variare da € 260,00 a € 2.550,00. La stessa sanzione si applica in caso di mancata conservazione del Registro di carico e scarico.
Informazioni e disposizioni regionali
Al fine di tutelare l'ambiente e la salute delle persone, la normativa vigente stabilisce in ogni regione o provincia autonoma il regime giuridico applicabile alla produzione e alla gestione dei rifiuti con gli obiettivi di promuoverne la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di valorizzazione.
Consultare le disposizioni vigenti nella propria regione o nella propria provincia autonoma:
Riferimenti normativi principali |
Direttive e regolamenti UE
- Classificazione dei rifiuti e raccolta differenziata – Decisione 2000/532 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000D0532)
- Trasporto dei rifiuti - Regolamento 1013/2006 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32006R1013&from=IT)
- Direttiva quadro sui rifiuti – Direttiva 2008/98/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02008L0098-20150731&from=ET)
- Spedizioni di rifiuti – Regolamento 660/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0660)
- Veicoli fuori uso, pile e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche - Direttiva 2018/849 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj?locale=it)
Norme nazionali
- Codice dell'ambiente - Parte IV – Norme in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152 (https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/19/codice-dell-ambiente-parte-iv-rifiuti-e-bonifica-dei-siti-inquinati)
- Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/28/14G00064/sg/)
- Decreto 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/23/14G00131/sg)
- Decreto 22 dicembre 2016 - Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_22_12_2016_piano_ispezioni_GU.pdf)
- Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/12/20G00136/sg)
- Decreto 4 aprile 2023, n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/31/23G00065/sg)
Autorità responsabile delle informazioni e feedback
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Economia circolare