Banca dati delle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas (https://www.mase.gov.it/pagina/banca-dati-delle-vendite-di-gas-fluorurati-effetto-serra-e-di-apparecchiature-contenenti-tali)
Con il d.P.R. n. 146 del 2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, vengono stabilite - ai sensi dell’articolo 16, commi 2 e 3 - le modalità attraverso cui le imprese comunicano la vendita di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas.
Per completezza di informazione, di seguito si riporta l’estratto dei commi indicati.
Articolo 16 comma 2:
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Articolo 16 comma 3:
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) tipologia di apparecchiatura; b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; c) anagrafica dell’acquirente; d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
Banca dati FGAS
A partire dal 25 luglio 2019, è attiva la Banca dati FGAS (https://bancadati.fgas.it) tramite la quale verranno comunicate le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono tali gas.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate accedendo all’Area riservata tramite il seguente link: https://vendite.fgas.it/?from=bd#!/main (https://vendite.fgas.it/?from=bd#!/main)
Tale Area è dedicata alle imprese che, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, forniscono:
- gas fluorurati a effetto serra ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto il pertinente certificato o attestato;
- apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra, agli utilizzatori finali.
L’accesso all’Area riservata per la comunicazione delle vendite di gas fluorurati viene effettuato:
- dalla persona che ha presentato la pratica di iscrizione, con firma digitale o SPID;
- dalle persone abilitate in sede di iscrizione con firma digitale, SPID o con credenziali.
L’accesso può essere effettuato unicamente dalle persone che, in sede di iscrizione, sono state abilitate ad operare e che hanno ricevuto le credenziali via mail.
A partire dal 25 luglio 2019, al momento della vendita, le imprese devono comunicare:
- le informazioni relative alle quantità e alla tipologia di gas fluorurati a effetto serra venduti, i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- le informazioni relative alla tipologia di apparecchiatura non ermeticamente sigillata contenente gas fluorurati a effetto serra venduta, al numero e alla data della fattura o dello scontrino di vendita, e all’anagrafica dell’acquirente, ivi compresa la dichiarazione dello stesso recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.
NB: Chi è tenuto ad effettuare la comunicazione della vendita delle apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra? La vendita deve essere comunicata dal soggetto che vende l’apparecchiatura all’utilizzatore finale.
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Vendita di gas fluorurati a effetto serra
Il comma 2 dell’articolo 16 del d.P.R. n. 146 del 2018 stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, anche con tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal 25 luglio 2019 comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Di seguito viene riportata una tabella di riepilogo sulle attività che il venditore deve svolgere nel caso di vendita di gas fluorurati a effetto serra.
Se vende gas fluorurati a effetto serra a |
Allora il venditore |
Imprese certificate che svolgono attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 |
Deve comunicare la vendita |
Persone fisiche certificate che svolgono le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 |
Deve comunicare la vendita |
Distributori/grossisti/rivenditori. |
Non deve comunicare la vendita.
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Privati cittadini/imprese/enti per attività differenti da quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014. |
Deve comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l’acquirente dichiara che gli Fgas sono acquistati per finalità differenti da quelle per le quali è richiesto il certificato o l’attestato ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014. |
Attraverso la Banca dati FGAS, cliccando sul riquadro “Comunicazione vendite”, le persone abilitate possono comunicare le vendite procedendo in due modi:
- inserimento manuale dei dati di vendita: l’applicazione consente di inserire i dati di una vendita completando i moduli proposti dalla procedura telematica;
- inserimento massivo: in questo caso è possibile inserire i dati di più vendite contemporaneamente a partire da un file Excel o XML in formato predefinito.
Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate
Il comma 3 dell’articolo 16 del d.P.R. n. 146 del 2018 stabilisce che le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita [N.B.: in caso di vendita on-line, qualora il consumatore non abbia fatto richiesta di fattura è possibile indicare il codice prodotto o il numero del DDT, come previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 633/1972 e dall'articolo 2, lettera oo) del d.P.R. n. 696/1996,];
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
Di seguito viene riportata una tabella di riepilogo sulle attività che il venditore deve svolgere nel caso di vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate.
Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate a |
Allora il venditore |
Imprese che svolgono attività di installazione e che conoscono l’acquirente. |
Deve comunicare la vendita e indicare l’utilizzatore finale. |
Imprese che svolgono attività di installazione, che non conoscono l’acquirente. |
Non deve comunicare la vendita. Sarà l’installatore a comunicarla nel momento in cui effettua l’installazione. |
Distributori/grossisti. |
Non deve comunicare la vendita.
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Privati cittadini/imprese/enti non in possesso di certificato. |
Deve comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l’acquirente si impegna a far eseguire l’installazione da soggetti certificati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita. |
Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad acquirente non certificato
Nel caso il venditore abbia indicato che la vendita è stata fatta ad un acquirente non certificato, dovrà:
- allegare la dichiarazione con la quale l’acquirente si impegna a far installare l’apparecchiatura da un installatore certificato oppure comunicare che tale dichiarazione è a disposizione presso il proprio punto vendita;
- allegare la dichiarazione con la quale il venditore stesso si impegna a far installare l’apparecchiatura da un installatore certificato oppure comunicare che tale dichiarazione è a disposizione presso il proprio punto vendita, nel caso in cui l’installazione è garantita dallo stesso rivenditore (con proprio personale o con fornitori esterni);
- comunicare la vendita nel caso in cui l’apparecchiatura non ermeticamente sigillata contenente gas fluorurati a effetto serra non necessita di installazione, cosi come definita all’art. 2, punto 20) del regolamento (UE) n. 517/2014.
Attraverso la Banca dati FGAS, cliccando sul riquadro “Comunicazione vendite”, le persone abilitate possono comunicare le vendite procedendo in due modi:
- inserimento manuale dei dati di vendita: l’applicazione consente di inserire i dati di una vendita completando i moduli proposti dalla procedura telematica;
- inserimento massivo: in questo caso è possibile inserire i dati di più vendite contemporaneamente a partire da un file Excel o XML in formato predefinito.
Link utili e FAQ
Nella sezione della Banca dati accessibile attraverso il link:
https://bancadati.fgas.it/#!/manuals (https://bancadati.fgas.it/#!/manuals) è possibile visualizzare Manuali e Video tutorial relativi a:
- Iscrizione Banca Dati FGAS.
- Comunicazione vendite FGAS.
- Comunicazione vendite apparecchiature.
Nella sezione della Banca dati accessibile attraverso il link:
https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b (https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b) è possibile recuperare le FAQ divise per argomento:
- Iscrizione al registro telematico nazionale.
- Vendita apparecchiature.
- Vendita FGAS.
- Risposte ai quesiti delle imprese.