Rigorosa tutela e deroghe ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Habitat
RIGOROSA TUTELA
La Direttiva 92/43/CEE (Habitat) ricopre un ruolo fondamentale nel definire misure adeguate di conservazione per le specie animali e vegetali. In particolare, gli articoli 12 e 13 mirano a stabilire e ad attuare un rigoroso regime di tutela delle specie animali e vegetali elencate nell'allegato IV, della medesima Direttiva, in tutto il territorio degli Stati membri.
Nell'ottobre 2021 la Commissione Europea ha adottato un documento di orientamento che fornisce la sua interpretazione della Direttiva, in particolare le disposizioni giuridiche di cui agli articoli 12 e 16, riflettendo le più recenti interpretazioni giuridiche della Corte di giustizia dell'Unione europea e aggiornando e sostituendo un precedente orientamento del 2007.
DEROGHE
La Direttiva Habitat prevede all’art. 16 che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli art. 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza economia).
In base a quanto previsto dall’art. 16 di cui sopra, il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all’art. 11 che il Ministero dell’Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b).
COME FORMULARE E INVIARE LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta di autorizzazione deve essere avanzata tramite la compilazione di:
- Formulario richiesta autorizzazione in deroga per le specie animali
- Formulario richiesta autorizzazione in deroga per le specie vegetali
e l’invio al seguente indirizzo di posta certificata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare (tbm@pec.mase.gov.it).
PROCEDURA SEMPLIFICATA - RICHIESTE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (art. 7 comma 2 D.P.R. 357/97)
Nel caso di richieste di autorizzazione in deroga per attività finalizzate al monitoraggio ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 è stata definita la seguente procedura semplificata, rivolta unicamente alle Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata dalle Regioni e Province Autonome tramite la compilazione di:
- Formulario per la richiesta di autorizzazione in deroga per attività di monitoraggio per le specie animali
e l’invio tramite Posta Elettronica Certifica sia al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare (tbm@pec.mase.gov.it) che all’ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).
Questa procedura semplificata non si applica ai grandi carnivori.
Al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti dall’art. 16 della Direttiva Habitat ai soggetti beneficiari di autorizzazioni in deroga è richiesta, al termine di ciascun anno solare e per l’intera durata del progetto, la trasmissione del seguente format di rendicontazione:
- Format di rendicontazione
tramite Posta Elettronica Certifica sia al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare (tbm@pec.mase.gov.it) che all’ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).