Direttive Acque

DIRETTIVA ACQUE

LA DIRETTIVA 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

  • ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee
  • raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015
  • gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative
  • procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità
  • riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale
  • rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

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ECCO CHE COSA STABILISCE LA DIRETTIVA

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati:

  • un’analisi delle caratteristiche del distretto
  • un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee
  • un’analisi economica dell’utilizzo idrico.

Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva). L’art. 4.4 della Direttiva stabilisce, inoltre, che “a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici”.

I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

 

 


Ultimo aggiornamento 25.05.2022