Descrizione
Il presente decreto riforma i meccanismi di gestione della Ricerca di Sistema nel settore elettrico e si applica alle attività relative al Piano triennale 2025-2027 e a quelle dei Piani successivi. Per le attività riguardanti i precedenti piani triennali vige il Decreto del 16 aprile 2018.
L’attuale decreto definisce le nuove modalità per la selezione e per il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all’erogazione degli stanziamenti di cui all’articolo 11 (Fondo per la ricerca), comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalità di verifica dello stato di avanzamento delle attività e dei risultati conseguiti.
Importo di stanziamento
I costi degli interventi previsti dallo schema di DM, ivi compresi i costi delle attività svolte da CSEA ai sensi dell’art. 10, sono coperti attraverso stanziamenti a carico del Fondo previsto dall’art. 11 del Decreto del 26 gennaio 2000 per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca viene fissato, per ogni anno, da ARERA.
Obiettivi
Il presente decreto intende ridefinire il meccanismo di gestione della ricerca di sistema per renderne più funzionali e speditive le procedure e l'iter autorizzativo, nel rispetto delle finalità previste dal decreto 26 gennaio 2000.
Inoltre, si pone l’obiettivo di consolidare il contributo della Ricerca e Sviluppo, agli obiettivi del Piano nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e, al tempo stesso, garantire il rispetto dei principi dell’attività amministrativa e delle tempistiche previste nella realizzazione del Piano Triennale.
Attraverso l’emanazione di un Piano Triennale (PT) della ricerca di sistema elettrico, il Ministero fissa le priorità, gli obiettivi e le risorse delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
Dettaglio
L’art. 2, definisce il Piano Triennale e la sua composizione, e prevede, preliminarmente alla sua approvazione da parte del MASE, una fase di consultazione pubblica, nonché il parere di ARERA.
L’art. 3 fissa, richiamando il Decreto del 26 gennaio 2000, i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca e introduce la possibilità di subordinare l’erogazione dei contributi ai soggetti realizzatori al rilascio di fideiussioni bancarie o assicurative.
L’art. 4 disciplina le modalità di finanziamento dei progetti di ricerca (tramite AdP o a bando) e disciplina in particolare la procedura tramite AdP, ivi compresa la fase di valutazione dei progetti ad opera di esperti nominati da CSEA.
L’art. 5 disciplina le modalità di selezione dei progetti di ricerca da finanziare al seguito di procedura a bando, specificando i contenuti minimi dei bandi, le modalità di valutazione dei progetti e le modalità di approvazione delle graduatorie.
L’art. 6 regola le modalità di verifica sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca.
L’art. 7 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, incrementando - rispetto alla precedente disciplina – l’ammontare della prima quota a titolo di anticipazione dal 10 % al 30 % per le attività affidate tramite gli accordi di programma triennali .
L’art. 8 individua le attività di competenza di CSEA.
L’art. 9 disciplina le modalità di selezione degli esperti incaricati di valutare i progetti, introducendo la possibilità di selezionare anche esperti esteri, ipotesi non prevista in precedenza.
L’art. 10 individua la copertura finanziaria del provvedimento. Infine, l’art. 11 reca le disposizioni transitorie e finali.
- Decreto n. 139 del 12/04/2024 - "Riforma della normativa di settore riguardante la Ricerca di Sistema elettrico nazionale"
- Registrazione della Corte dei Conti